Art. 4.
(Indennizzo e aventi diritto).

      1. Ad ogni avente diritto individuato ai sensi del comma 2 è corrisposto, a domanda, un indennizzo a carattere definitivo di euro 3.000 con le modalità di cui all'articolo 6.

 

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      2. Ha diritto all'indennizzo di cui al comma 1 il cittadino libico, o l'erede ai sensi di quanto disposto dal comma 3, che negli anni tra il 1911 e il 1943:

          a) è stato detenuto e costretto a lavorare in un campo di concentramento o in una struttura similare, quali quartieri chiusi o ghetti, in territorio italiano o in altri territori, colonie o territori occupati sottoposti in tempo di pace o di guerra all'occupazione e all'amministrazione italiana ovvero alla sola occupazione militare;

          b) è stato deportato in territorio italiano o in altri territori, colonie o territori occupati sottoposti in tempo di pace o di guerra all'occupazione e all'amministrazione italiane ovvero alla sola occupazione militare, ed è stato costretto a lavorare presso imprese industriali private o nel settore pubblico, ivi compresa l'amministrazione del luogo di detenzione stesso;

          c) è stato tenuto prigioniero, in territorio italiano o in altri territori, colonie o territori occupati sottoposti in tempo di pace o di guerra all'occupazione e all'amministrazione italiane ovvero alla sola occupazione militare, in campi di concentramento o strutture similari ovvero sottoposto ad altre condizioni caratterizzate comunque da una privazione totale o parziale di libertà personale, da una alimentazione insufficiente, da una mancanza di assistenza medica, per un periodo superiore a diciotto mesi;

          d) ha subìto danni patrimoniali a causa di interventi di autorità italiane dei quali è evidente o esplicito il carattere persecutorio quali la distruzione delle zavie durante l'occupazione della Cirenaica.

      3. In caso di morte del cittadino libico avente diritto ai sensi del comma 2, l'indennizzo di cui al comma 1 è corrisposto al coniuge superstite ovvero agli eredi diretti e legittimi riconosciuti dalle norme vigenti nella Grande Giamahiria araba libica popolare socialista.
      4. Le persone giuridiche non possono, salvo il caso di cui alla lettera d) del

 

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comma 2 e limitatamente a istituzioni od organizzazioni religiose riconosciute dalle norme vigenti nella Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, ricevere indennizzi, singoli o cumulativi, in caso di assenza di eredi.